Tivoli, un’aggressione violenta durante un tranquillo pomeriggio estivo, violenza trasformatasi in omicidio. i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato due romeni. Tutto è avvenuto davanti a un bar del centro storico. Alessandro Castellaccio, 41 anni stava facendo ritorno a casa e passando vicino all’Ospedale di Tivoli era entrato in un bar per chiedere di abbassare il volume della musica che alcuni frequentatori stavano ascoltando nella piazza accanto.
Ne è nata una discussione che è subito degenerata, complice lo stato di ebrezza di alcuni clienti del bar. Il 41 enne è stato circondato dagli aggressori, cittadini rumeni, colpito con grande violenza da un pugno.
L’uomo è caduto a terra privo di sensi, ma nonostante questo il gruppo ha continuato a colpirlo più volte con calci al viso. Alcuni dei testimoni hanno detto, “…come se tirasse un calcio ad un pallone… “.
Altre persone lì presenti hanno cercato di fare da scudo alla vittima. Dopo pochi minuti, all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri di Tivoli gli aggressori sono scappati. Alcuni testimoni hanno fornito la loro versione dei fatti mentre il 41enne veniva trasportato d’urgenza in ospedale.
Purtroppo, una settimana dopo, Alessandro Castellaccio è morto per l’importante emorragia celebrale causata dai tanti colpi ricevuti alla testa.
Mentre era ancora in vita, ricoverato in ospedale lottando tra la vita e la morte, le indagini sono andate avanti a ritmo serrato. Numerosissime le testimonianze raccolte dai Carabinieri. Racconti e immagini prese da telecamere presenti nell’area, hanno permesso di individuare i presunti responsabili del pestaggio mortale.
Dopo le indagini portate avanti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli, Carabinieri della Compagnia locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico di due cittadini rumeni, indagati del reato di omicidio volontario in concorso.
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata ordinata oggi dal GIP-Giudice per le Indagini Preliminari di Tivoli:
… l’esito dell’attività di indagine di cui sopra Presenta caratteri idonei alla configurazione di quel giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità di entrambi gli indagati in ordine al reato in contestazione provvisoria (ber il quale è consentita l’applicazione di misure cautelari anche di massimo rigore), necessario e sufficiente ai fini di cui all’art. 273 C.P.P. (cfr. Cass. pen. / 7247/2019)…
dall’ordinanza del Gip di Tivoli
Di seguito buona parte del testo dell’Ordinanza che ha stabilito l’arresto
1) le dichiarazioni rese da …omissis… in ordine alla dinamica del _fatto ha trovato pieno riscontro in quelle di …omissis. e di …omissis…e quelle rese in relazione alle condotte tenute specificatamente dai due imputati sono state Pienamente confermate da …omissis.., presente ai fatti;
2) … omissis…. hanno fornito una descrizione dei due indagati, delle loro fattezze fisiche e dei capi d’abbigliamento indossati e li ha inequivocabilmente riconosciuti in due Persone dal sistema di video sorveglianza interno al locale. La circostanza per cui in occasione delle s.i.t. rese nelle immediatezze del fatto la predetta non abbia indicato alcunché in ordine alla individuazione dei responsabili è agevolmente giustificabile con lo stato di shock nel quale verosimilmente la stessa versava, tale da ritenere del tutto attendibile la narrazione successiva e le indicazioni da lei fornite in un secondo momento sia sui dettagli della dinamica sia sulla identificazione dei responsabili, piena ente riscontrate come si è detto;
3) a seguito di perquisizione domiciliare sono state rinvenute nella disponibilità di N.M. (indicato come colui che avrebbe reiteratamente colpito a calci Castellaccio, quando già questi era a terra) un paio di scarpe sporche di sangue nella parte superiore, espressamente indicate dal convivente di lui come quelle indossate la sera dei fatti (cfr. s.i.t. … omissis… in data 25.6.2023);
4) nella stessa occasione sono stati rinvenuti e sequestrati presso i due indagati capi di abbigliamento corrispondenti a quelli indicati da… omissis… come indossati dai due aggressori al momento del fatto.
In definitiva, ben può ritenersi che gli elementi fin qui raccolti assumano un grado di precisione e concludenza molto elevato rispetto al delitto di omicidio ascritto ad entrambi gli indagati, che in concorso ira loro (e con altre Persone allo stato non identificate) hanno brutalmente aggredito A Co, V.l. colpendolo con un violento pugno in testa, tale da farlo cadere a terra, e N.M. colpendolo ripetutamente a calci, anche sul volto, quando già Castellaccio era a terra e privo di sensi.
La reiterazione dei colpi, la loro violenza, la Prosecuzione della brutale aggressione anche quando C era esanime a terra e con colpi cos) sferrati anche alle persone che si erano frapposte, a tutela del corpo di C. , allo stato sono elementi che inducono a ritenere la condotta sorretta dalla volontà omicida in capo ad entrambi gli indagati. Nello stesso senso depone la considerazione della circostanza per cui subito dopo infatti entrambi si sono dati alla fuga (non facendosi rinvenire sul posto dalla P. G.) e N.M. risulta tuttora non reperibile, secondo le dichiarazioni da ultimo rese dal coinquilino omissis… in data 25.6.2023.
Si deve, poi, Precisare in relazione al V.l. che emerge inequivocabilmente dagli atti (e, in Particolare, dal verbale di s.i.t. di …omissis… in data 21.6.2023) che il predetto non ha materialmente proseguito l’aggressione per essere stato bloccato da terze persone, che con difficoltà – dopo che lui aveva sferrato il primo violentissimo colpo a causa del quale Castellaccio era caduto a tema – sono riuscite a contenerlo.
Sussistono le esigenze cautelari e, nella specie, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si Procede (peri quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni -ex art. 274 c. i lett c C.P.P.), come si desume dalla personalità degli indagati (la cui indole assolutamente pericolosa e spiccatamente incline alla commissione dei reati si evince dalla condotta tenuta, con valutazione che non si ritiene in nessun modo “inficiata dal loro formale stato di incensuratezza) e dalle specifiche modalità e circostanze del fatto appena descritte. A fronte della estrema gravità del fatto e degli elementi sopra esposti è evidente che la sola a senza di precedenti penali non è sufficiente ad escludere il pericolo di recidiva: ed in alti, è noto che “ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa a incensuratezza dell’indagato ha valenza di mera Presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumere dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta” (Cass. Pen., Sez. 5, n. 427, / 2016), come, appunto, nel caso in esame.
Il pericolo di reiterazione attiene a delitti della stessa specie di quello per cui si procede e per: tali reati è Prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, ex art. 274 C.I lett. c) c.pp. Venendo alla scelta del trattamento cautelare, appare unicamente idonea e proporzionata la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal Pubblico Ministero, essendo necessaria per tutelare efficacemente la collettività una misura di carattere detentivo e dovendosi ritenere del tutto inadeguata l’applicazione (pure cumulativa) di misure non custodiali ed anche quella degli arresti domiciliari, pure con il presidio dello strumento elettronico di controllo, in considerazione della gravità dei fatti, della particolare pericolosità e della spiccata Propensione al crimine manifestata con la condotta delittuosa oggetto del presente giudizio e della assoluta impraticabilità di affidamento in favore dei due indagati sul rispetto di prescrizioni connesse a misure più miti, per l’evidente incapacità di contenimento degli impulsi etero aggressivi manifestata con la condotta in esame…