Si rinchiuderanno presto per prendere una decisione in totale isolamento. La Cappella Sistina custodirà le loro discussioni, i loro confronti corali e in gruppi separati, le operazioni di voto. Sono 135 i cardinali elettori che si riuniranno in Conclave (non prima del 5 maggio) su un totale di 252. Numero quindi inferiore a quello di tutti i cardinali viventi perché potranno votare solo coloro che il giorno prima della morte del Santo Padre non avevano compiuto gli ottant’anni.
Il 70 per cento dei porporati con diritto di voto è stato nominato negli anni da Papa Francesco.
Conclave su Treccani: dal latino conclave «camera», propriamente «camera chiusa a chiave», composto di con- e clavis «chiave»; nel significato ecclesiastico la voce latina fu usata la prima volta dal papa Onorio III, nel 1216.
L’origine del conclave si fa risalire all’elezione di Gregorio X, quando, dopo 18 mesi di vacanza, i viterbesi rinchiusero i cardinali, riuniti nel palazzo papale di Viterbo, per indurli a designare il nuovo pontefice.
https://www.treccani.it/enciclopedia/conclave_(Dizionario-di-Storia)/
Il Sacro Collegio dei Cardinali voterà a più riprese finché il Papa non verrà eletto. Come consueto, fra le varie operazioni di voto i cardinali trovano alloggio nella vicina Casa di Santa Marta.
Se dopo nove giorni non si riuscisse a eleggere il nuovo Pontefice, si passerà a una votazione finale tra i due cardinali che nell’ultima sessione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Come espresso dalla Costituzione apostolica sulla vacanza della Sede apostolica e sull'elezione del romano Pontefice che prescrive assolute misure di sicurezza e riservatezza, tutti gli ambienti vissuti dai cardinali durante il Conclave saranno ripuliti elettronicamente per evitare che, grazie a microfoni spia, gli alti prelati possano essere ascoltati di nascosto. In più, saranno installati (lavoro già in corso) disturbatori di segnale o jammer per rendere inservibile qualsiasi sistema di comunicazione, oltre a inibire microfoni eventualmente non rilevati.
Da piazza San Pietro i fedeli, i curiosi, i giornalisti e le telecamere di televisioni di tutto il mondo, saranno ad attendere la fumata bianca o nera, elezione o non-elezione.


Dalla stufa installata nella Cappella Sistina collegata al comignolo della struttura viene diffuso il fumo bruciando schede, appunti e documenti di ogni votazione appena conclusa. La produzione di un fumo bianco o nero avviene grazie all’aggiunta di additivi per creare le due colorazioni: clorato di potassio, lattosio e colofonia per la fumata bianca; perclorato di potassio, antracene e zolfo per quella nera.
Solo nel primo caso (fumo bianco) questo sarà l’annuncio dell’appena avvenuta elezione del nuovo Papa.
Dal 2005 le stufe sono diventate due, una per le schede e l’altra per gli additivi coloranti, entrambe collegate allo stesso comignolo.
Non fu sempre così. Risale solo al 1914 e all’elezione di Papa Benedetto XV la distinzione tra il fumo bianco e quello nero con relativa indicazione di voto andato a segno o non riuscito.
In precedenza il fumo, di qualsiasi colore fosse stato, indicava una votazione senza risultato: solo la mancanza di fumo annunciava l’avvenuta elezione.
Ogni giorno in un Conclave si tengono quattro votazioni, due al mattino, due al pomeriggio. Solo al primo giorno si vota una volta sola.
Sul totale dei votanti, 59 cardinali sono europei (19 italiani), 37 invece dalle Americhe, nello specifico 16 dall’America del Nord, 4 da quella centrale e 17 dall’America del Sud.
Poi i 20 cardinali dall’Asia, 16 dall’Africa e 3 dall’Oceania.
Secondo la Costituzione apostolica sulla vacanza della Sede apostolica e sull’elezione del romano Pontefice promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996 (Universi Dominici Gregis – dell’intero gregge del Signore) e sue successive variazioni, ai tutti è fatto obbligo di non comunicare all’esterno qualsiasi dato sulle votazioni, di introdurre registratori ecc. C’è anche altro: anche un solo tentativo di influenzare o avviare una sorta di campagna elettorale è passibile di scomunica per il colpevole o per i colpevoli, senza distinzione di ruolo e carica. Gli stessi votanti devono prestare giuramento solenne di correttezza.
Ulteriori pene ai trasgressori potranno essere poi aggiunte dal Papa appena eletto.
Di seguito alcuni passaggi della Costituzione apostolica. I punti preceduti da una “n” sono stati rinnovati in alcuni punti da Papa Benedetto XVI.
GIOVANNI PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIACOSTITUZIONE APOSTOLICA
UNIVERSI DOMINICI GREGIS
CIRCA LA VACANZA
DELLA SEDE APOSTOLICA
E L’ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICEAGGIORNATA SECONDO LE MODIFICHE APPORTATE
DAL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI
CON LA LETTERA APOSTOLICA
MOTU PROPRIO DATA
NORMAS NONNULLAS DEL 22 FEBBRAIO 2013–
[…]
–
n. 43. “Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.
L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.”
– 44. I Cardinali elettori, dall’inizio delle operazioni dell’elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall’intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all’ambito dello svolgimento della medesima elezione […]
– 45. A tutti coloro, che non sono indicati nel numero seguente, e che casualmente, pur presenti nella Città del Vaticano a giusto titolo, come previsto nel n. 43 di questa Costituzione, dovessero incontrare qualcuno dei Cardinali elettori in tempo di elezione, è fatto assoluto divieto di intrattenere colloquio, sotto qualsiasi forma, con qualunque mezzo e per qualsiasi motivo, con i medesimi Padri Cardinali.
n. 47. “Tutte le persone elencate al n. 46 e al n. 55, 2° comma della presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.”
n. 48. “Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:
“Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.
Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione medesima.
Dichiaro di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica.
Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano”.
– 53. Secondo quanto disposto nel numero precedente, il Cardinale Decano o il Cardinale primo degli altri per Ordine ed anzianità, pronunzierà la seguente formula di giuramento:
Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febbraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di Pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l’elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell’elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l’elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell’elezione del Romano Pontefice.
Dopo di che, i singoli Cardinali elettori, secondo l’ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula:
Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.
Il nuovo Papa può essere eletto solo con la maggioranza qualificata dei due terzi.
In questi ultimi decenni e ancora di più nel passato lontano, sono state fissate differenti definizioni delle maggioranze.

Treccani, Conclave, le maggioranze richieste per l’elezione del Papa e i sistemi di votazione: le operazioni di voto e definizioni dei risultati potevano avvenire per scrutinio (votazione normale fino al raggiungimento della maggioranza richiesta), per acclamazione, per compromissum (nel caso in cui l’impossibilità dell’accordo spingeva a delegare la scelta dell’eletto ad un piccolo gruppo di cardinali), per accesso (quando un candidato era giunto vicino alla maggioranza richiesta si poteva chiedere ai cardinali che non lo avessero votato di farlo).
Papa Gregorio XV nel 1621 rafforzò la segretezza del voto, impose la maggioranza dei due terzi e rese più difficile il ricorso alla nomina per acclamazione, pratica che poteva favorire i capi delle fazioni cardinalizie.
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Oggi se i cardinali non riuscissero a eleggere un Papa dopo 34 votazioni si passerebbe a un metodo semplificato.
Prima della variazione introdotta da Papa Benedetto XVI, col consenso del collegio cardinalizio si passava al quorum secondo maggioranza assoluta dei componenti, la metà dei votanti più uno.
Con la modifica sottoscritta l’11 giugno 2007 da Ratzinger, resta fissa la necessità della maggioranza dei due terzi per l’elezione di un Papa, ma dopo le prime 34 votazioni infruttuose i cardinali potranno votare solo i nomi dei due che hanno avuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio. Questi due cardinali-candidati non potranno partecipare al voto.
n. 64. “La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende:
1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri – richiamati intanto nell’Aula insieme col Segretario del Collegio dei Cardinali e col Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie – i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore;
2) l’estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall’ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni;
3) se nell’estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori”.
2° comma. “Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.”
n. 75. “Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della sopramenzionata Costituzione non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, osservato l’ordine stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva.”
n. 87. “Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto”.
– 88. Dopo l’accettazione, l’eletto che abbia già ricevuto l’ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.
Se, invece, l’eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.
– 89. Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall’Ordo rituum conclavis, i Cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice. Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo in attesa l’avvenuta elezione e il nome del nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte l’Apostolica Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia della Basilica Vaticana.
Se l’eletto è privo del carattere episcopale, soltanto dopo che sarà stato solennemente ordinato Vescovo gli viene prestato l’omaggio e viene dato l’annuncio.
– 90. Se l’eletto risiede fuori della Città del Vaticano, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato Ordo rituum conclavis.
L’ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui si fa menzione ai nn. 88 e 89 della presente Costituzione, viene fatta secondo l’uso della Chiesa dal Decano del Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sottodecano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.
– 91. Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l’assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.
– 92. Il Pontefice, dopo la solenne cerimonia di inaugurazione del pontificato ed entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto.
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Questo documento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione su L’Osservatore Romano.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio, nell’anno 2013, ottavo del mio Pontificato.
BENEDICTUS PP. XVI